Bandi di Gara e Annunci
Enti Pubblici (Regioni, Provincie, Comuni, Comunità Montane, ecc.) e Privati (Imprese, Industrie, Studi Professionali): Infobandi vi dà la possibilità di pubblicare gratuitamente i vostri Bandi di Gara ed Annunci Professionali. Questo servizio è riservato alle Imprese, Industrie, Studi Professionali che offrono opportunità di lavoro, ad esempio ricerca di collaboratori, consulenti specializzati, associati in A.T.P. per la partecipazione a gare per Professionisti, e agli Enti Pubblici che vogliono dare pubblicità ai loro Bandi di Gara per Professionisti o vogliono effettuare Indagini di Mercato mirate a ricercare i Professionisti con i requisiti professionali specifici in procedure Negoziate.
Inserisci il tuo Annuncio o il tuo Bando di Gara Gratuitamente
Registrati Gratuitamente.
Comunità Infobandi
Benvenuto in Infobandi, l‘area web dedicata ai professionisti e alle imprese. Qui, imprese, ingegneri, architetti, geometri, geologi si incontrano per formare associazione di professionisti e imprese per la partecipazione alle gare d'appalto. Ma è anche l'area web dove è possibile incontrare committenti pubblici e privati con cui è possibile pianificare commesse. Convincere il committente o un associato che si è la persona giusta per uno specifico progetto o per una specifica gara d'appalto! Registrati ora!(*)
(*) Possibilità di iscrizione gratuita con Account Free
Concorsi di Progettazione e Concorsi di Idee
Infobandi ti dà la possibilità di ricercare il Team di Professionisti più idoneo per partecipare ai Concorsi di Progettazione e ai Concorsi di Idee. Disponibilità a partecipare, accettazione del rischio connesso al dover produrre molto lavoro con le correlate probabilità di aggiudicazione della gara, necessità di partecipare in Associazione con Professionisti e/o Società di Ingegneria che hanno capacità economica e tecnica per poi poter redigere la progettazione in caso di vincita del concorso. Tutto questo lo puoi trovare all'interno della Comunità Infobandi! Inizia con l'Account Free : potrai essere contattato per il prossimo Concorso di Progettazione!
Appalti Integrati
Promozione Imprese di costruzione: Infobandi ti dà la possibilità di ricercare i Professionisti con i requisiti professionali richiesti dai bandi di Appalti Integrati. Entra a far parte della Comunità Infobandi! Registra la tua Impresa con l'Account Free : potrai da subito essere visibile all'interno della Comunità.
Servizi per la partecipazione alle Gare d'Appalto per Ingegneri e Architetti
Regolamento - Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità AVCP
Regolamento - Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 243 del 18-10-2011)
Il Consiglio
VISTO l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in seguito denominata Autorità, per migliorare la qualità dei propri atti, utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare anticipatamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente;
VISTO il Regolamento di organizzazione sul funzionamento dell'Autorità approvato in data 6 aprile 2011;
VISTO il Regolamento per la pubblicazione sul sito web degli atti dell'Autorità approvato in data
16 febbraio 2010;
RITENUTO di dover provvedere, nell'ambito del proprio ordinamento, all'adozione di un regolamento disciplinante le modalità di svolgimento delle consultazioni volte alla definizione di atti di regolazione dell'Autorità
EMANA
il seguente Regolamento
ART. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle consultazioni volte all'adozione di atti regolatori di competenza dell'Autorità, quali determinazioni, atti di segnalazione, bandi tipo e linee guida, e delle audizioni periodiche degli operatori del mercato.
ART. 2
Avvio del procedimento
1. L'Autorità, al fine di migliorare la qualità dei propri atti regolatori e valutarne preventivamente l'impatto sul mercato, utilizza, ove ritenuto opportuno, metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire i propri suggerimenti e le proprie proposte, considerazioni e osservazioni, mediante audizioni, consultazioni on-line, tavoli tecnici.
2. La deliberazione di avvio della procedura di consultazione è adottata dal Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente.
3. Le audizioni e le consultazioni on-line si svolgono sulla base di un documento approvato dal
Consiglio, contenente:
a) gli elementi essenziali del progetto di atto di regolazione;
b) le questioni sulle quali l'Autorità sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte;
c) le modalità e il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, di norma non inferiore a
30 giorni, salvo i casi di urgenza;
d) eventualmente un progetto di atto di regolazione.
4. La diffusione del documento per la consultazione avviene di regola mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità (www.avcp.it).
ART. 3
Audizioni in Consiglio
1. Alle audizioni innanzi al Consiglio sono invitati a partecipare i soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi, pubblici e/o privati, che l'Autorità ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti oggetto della consultazione.
2. Le audizioni sono di norma pubbliche. La stessa Autorità provvede, anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro che desiderano assistervi.
3. Il Consiglio, in sede di approvazione del documento di consultazione, provvede alla fissazione della data per lo svolgimento dell'audizione e individua sulla base, fra l'altro, delle indicazioni e proposte dell'Ufficio competente, i soggetti da convocare. All'audizione possono richiedere di
essere invitati anche altri soggetti, la cui richiesta può essere accolta dall'Autorità, ove ne sussistano le condizioni.
4. I soggetti che partecipano all'audizione possono altresì presentare contributi ed osservazioni, in conformità con quanto previsto dall'art. 1, sia in sede di partecipazione all'audizione sia entro il termine che sarà fissato nella lettera di convocazione. La presentazione di osservazioni e proposte avviene, di regola, con modalità telematiche.
5. Qualora non vi sia una espressa richiesta di riservatezza da parte dei soggetti interessati ovvero salvo diverso avviso del Consiglio, i documenti ed i contributi pervenuti verranno resi disponibili tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito dell'Autorità.
6. L'attività di verbalizzazione e le altre operazioni occorrenti allo svolgimento dell'audizione sono curate dalla Segreteria del Consiglio.
ART. 4
Consultazioni on-line
1. Su espressa indicazione del Consiglio può essere altresì avviata una consultazione finalizzata all'acquisizione, da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo interessati, di osservazioni formulate attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e disponibile on-line.
2. Scaduto il termine per la consultazione, le osservazioni e le proposte pervenute sono pubblicate sul sito internet a cura dell'Ufficio competente. I partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle suddette osservazioni e proposte e separare in apposite appendici le parti riservate, che non saranno pubblicate.
ART. 5
Tavoli Tecnici
1. Qualora si presenti l'esigenza di supporti tecnici particolarmente specialistici, il Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente, può deliberare la costituzione e la composizione, senza carattere stabile, di tavoli tecnici di consultazioni espressione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali a titolo esemplificativo le categorie professionali, le associazioni degli operatori economici e delle società di attestazione, ovvero delle pubbliche amministrazioni.
2. I tavoli tecnici di consultazione, privi di carattere stabile, sono finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e pareri dei soggetti interessati su una determinata questione. Il Consiglio ne determina la durata nell'atto di costituzione.
3. Il tavolo tecnico è convocato su impulso del Consigliere relatore o, su sua delega, dal responsabile dell'ufficio competente.
4. I tavoli tecnici permanenti esistenti sono aboliti.
ART. 6
Audizioni periodiche
1. L'Autorità convoca, con cadenza di norma annuale, i rappresentanti delle associazioni delle imprese e delle stazioni appaltanti, in audizione congiunta o in audizioni separate, ai fini della discussione e dell'informazione su questioni e proposte particolarmente rilevanti concernenti la disciplina ed il mercato dei contratti pubblici. Alle audizioni possono partecipare i soggetti portatori sia di interessi pubblici e privati, sia di interessi collettivi e diffusi, che l'Autorità ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora dell'audizione, le modalità per il suo svolgimento e per la partecipazione, è pubblicata, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'audizione, sul sito internet dell'Autorità.
3. I soggetti di cui all'art. 1 che intendono partecipare alle audizioni manifestano la loro intenzione comunicando all'Autorità, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'audizione, il nominativo o i nominativi di coloro che intendono partecipare, l'interesse rappresentato o tutelato.
4. L'Autorità, sulla base degli interessi rappresentati o tutelati e la loro attinenza con gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'audizione, comunica ai soggetti che manifestano l'intenzione di partecipare alle audizioni, entro i termini stabiliti nell'avviso di convocazione, l'ammissione ovvero i motivi dell'eventuale esclusione.
5. I soggetti ammessi a partecipare alle audizioni periodiche sono iscritti in un apposito elenco pubblicato sul sito internet dell'Autorità.
6. L'audizione è pubblica. L'Autorità si riserva la facoltà di procedere a registrazione, in video e audio, delle audizioni.
ART. 7
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Relatore: Piero Calandra
Presidente f.f.: Sergio Santoro
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 ottobre 2011
Il Segretario: Maria Esposito
Ultimo aggiornamento (Venerdì 28 Ottobre 2011 18:50)
Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DETERMINAZIONE n.2 del 6 aprile 2011 Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.106 del 9 maggio 2011) Premessa L'analisi degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, svolta dall'Autorità negli anni 2008-2009, ha evidenziato un deciso aumento dell'utilizzo delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara. A titolo esemplificativo, si possono citare i dati relativi agli affidamenti dei contratti pubblici di lavori nei settori ordinari, da cui emerge che, nell'anno 2009, si è registrato il ricorso alla procedura negoziata senza bando nel 33,4% degli affidamenti, mentre, nell'anno 2008, il ricorso alle procedure negoziate con e senza bando ammontava al 16,8% degli affidamenti. Il confronto percentuale tra il 2008 e il 2009, per tipologia di stazione appaltante, in relazione all'utilizzo delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, evidenzia l'incremento del ricorso a tale procedura soprattutto nel segmento compreso tra 150.000 e 500.000 euro; in questo caso l'aumento registrato è stato del 327%. Il trend descritto è confermato anche dall'analisi dei dati relativi all'anno 2010. Il fenomeno appare accentuato con riferimento ai lavori pubblici: ciò è dovuto alle modifiche apportate al sistema dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 che, novellando l'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice), ha innalzato la soglia fissata per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando portandola da 100.000 euro a 500.000 euro. A seguito del predetto ampliamento della possibilità di avvalersi della procedura negoziata, sono emerse alcune problematiche peculiari, in particolare:
Data la frequenza del ricorso alla procedura negoziata, considerato che sono pervenute numerose richieste di chiarimenti sulle operazioni da effettuare, l'Autorità ha esperito una procedura di consultazione pubblica degli operatori del settore e delle amministrazioni interessate al fine di valutare la necessità di chiarimenti su tali affidamenti. Il documento di consultazione e le osservazioni presentate sono consultabili. NORMATIVA SETTORE LL.PP.
Ultimo aggiornamento (Mercoledì 09 Febbraio 2011 11:32) |
Decreto-Legge 13 maggio 2011 n. 70DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n.70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113)
Mediazione civileDi seguito viene riportato il Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 pubblicato in G.U. n. 258 del 4 novembre 2010: Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Ultimo aggiornamento (Martedì 23 Novembre 2010 17:32) |
Verifica di congruità delle offerteLa redazione di Biblus-net propone un documento contenente risposte chiare e precise fornite dall'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) a tutte le domande e i dubbi più frequenti in tema di congruità delle offerte (fonte www.acca.it/). D1. Che cosa si intende per offerta anomala? Per offerta anomala si intende un'offerta anormalmente bassa rispetto all'entità delle prestazioni richieste dal bando e che, al contempo, suscita il sospetto della scarsa serietà dell'offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all'operatore economico un adeguato profitto. A tal fine, l'ordinamento ha fissato una regola convenzionale per stabilire quando una offerta è anormalmente bassa. Università: soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubbliciDi seguito viene riportata la Determinazione n.7 del 21 Ottobre 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che apre alle Università la possibilità di partecipare alle gare di appalto. Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubbliciPremessa La presente determinazione è volta a chiarire alcuni dubbi interpretativi attinenti alla disciplina dettata dall'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 (nel seguito "Codice"), in particolare alla possibilità di ammettere alle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici soggetti giuridici diversi da quelli ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006, quali ad esempio le fondazioni, gli istituti di formazione o di ricerca, le Università.
Ultimo aggiornamento (Venerdì 12 Novembre 2010 18:04) |



