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Bandi di Gara e Annunci

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Servizi per la partecipazione alle Gare d'Appalto per Ingegneri e Architetti

Corrispettivo a base di gara e congruità offerte

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali, l'Autorità di Vigilanza ha avviato un tavolo tecnico con gli operatori del settore e le istituzioni competenti, allo scopo diconsultare il mercato per fornire indicazioni alle stazioni appaltanti circa le modalità di individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara per prestazioni di servizi di ingegneria e diarchitettura - ivi compresi quelli previsti negli appalti di progettazione ed esecuzione di lavoripubblici di cui all'articolo 53, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 163 del 2006 (di seguito "Codice")- nonché circa le modalità di determinazione dei requisiti di partecipazione alle gare e di verificadella congruità delle offerte.

Di seguito è riportata la deliberazione n.49 adunanza del 3 maggio 2012:

Ultimo aggiornamento (Venerdì 18 Maggio 2012 09:29)

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GIUSTIFICAZIONE PREVENTIVA ED ANOMALIA DELLE OFFERTE

GIUSTIFICAZIONE PREVENTIVA ED ANOMALIA DELLE   OFFERTE: EVOLUZIONE LEGISLATIVA E PROFILI GIURISPRUDENZIALI.

(fonte: http://www.giustizia-amministrativa.it/ di Gerardo Guzzo*)

pubblicato sul Sito il 29 luglio 2010

 

SOMMARIO: 1. Aspetti generali. 2. I rimedi a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice nella vigenza del comma 5 dell'articolo 86. 3. Cosa accadeva nel caso in cui, nonostante le giustificazioni, l'offerta continuava ad essere "sospetta"?. 4. Qual'era la posizione della giurisprudenza in merito al problema dell'obbligo delle giustificazioni preventive?. 5. La posizione della Corte costituzionale a seguito delle pronunce 411/2008 e 401/2007. 6. Il problema della violazione dell'obbligo di corredare con delle giustificazioni preventive le singole offerte. 7. La posizione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture prima della riforma del 2009. 8. L'attuale posizione dominante in giurisprudenza. 9. La posizione del Consiglio di Stato in ordine al problema delle giustificazioni da allegarsi preventivamente alle offerte. 10. Come cambia il quadro legislativo per effetto dell'articolo 4-quater della legge n. 102/2009?. 11. Cosa accade nel caso in cui la stazione appaltante continui ad inserire nel bando clausole che sanzionano la mancata presentazione delle giustificazioni preventive con l'esclusione dalla gara?. 12. Il problema delle offerte anomale e dell'esclusione dalle gare. 13. Quando decorrono i termini entro i quali la ditta esclusa può proporre ricorso?. 14. Qual è la ragione della verifica delle offerte sospettate di anomalia e come si sviluppa il procedimento di verifica?. 15. Il soggetto che di fatto conduce il contraddittorio con gli offerenti sospettati di aver presentato un'offerta anomala. 16. La posizione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici dopo la novella del 2009.

 

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L'avvalimento nelle procedure di gara

Documento di consultazione

 

Sommario

Obiettivo della consultazione

1. L'avvalimento nel diritto comunitario

2. L'avvalimento nel Codice dei Contratti pubblici

3. I requisiti oggetto di avvalimento

3.1. Requisiti "soggettivi": aspetti problematici

3.2. I requisiti speciali

4. I documenti da allegare

4.1. Focus sul contenuto minimo del contratto di avvalimento

5. La prova della effettiva messa a disposizione dei mezzi

6. La responsabilità solidale dell'impresa ausiliaria

7. L'avvalimento nel settore dei lavori pubblici

8. L'avvalimento nei servizi e nelle forniture: focus sui requisiti speciali nei servizi di ingegneria ed architettura

9. Rapporto con l'istituto del subappalto ed i raggruppamenti di imprese

9.1. Il subappalto

9.2. I raggruppamenti temporanei di imprese

10. L'avvalimento nei settori speciali

11. L'avvalimento infragruppo

12. L'avvalimento di imprese extracomunitarie

 

Obiettivo della consultazione

L'avvalimento consiste, in estrema sintesi, nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.

Il concetto di "avvalimento" nasce in ambito europeo prima come strumento legato alle logiche ed alle strategie imprenditoriali, sempre più orientate alla creazione di "gruppi" societari complessi e articolati; poi, evolve come istituto autonomo finalizzato a promuovere la competizione tra le imprese, consentendo l'accesso alle gare anche ad aziende di nuova formazione o, comunque, non ancora in grado di esprimere tutte le potenzialità richieste per la partecipazione a determinate procedure di affidamento di contratti pubblici.

L'istituto dell'avvalimento è oggi disciplinato dagli articoli 49 e 50 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora innanzi "Codice"). In particolare si può distinguere, in relazione al dato normativo, tra: avvalimento nella singola gara, di cui all'articolo 49, comma 1, che prevede l'utilizzo dei requisiti di un terzo esclusivamente per partecipare alla procedura di affidamento di una specifica gara, ed avvalimento stabile, finalizzato all'ottenimento di un'attestazione di qualificazione, ai sensi dell'articolo 50 del Codice, che tuttavia sarà applicabile, ex articolo 357, comma 24, del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (nel prosieguo Regolamento), a decorrere dal trecentosesssantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, secondo le modifiche apportate dal decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 .

Trattandosi di una materia suscettibile di incidere profondamente su settori delicati, quali ad esempio il sistema di qualificazione nazionale delle imprese, è stato predisposto il presente documento di consultazione, che ha ad oggetto l'avvalimento in gara, secondo la disciplina dell'articolo 49 del Codice (recentemente modificata dal d.l. 70/2011 sopra citato), che riassume le criticità rilevate dall'Autorità a seguito delle indagini effettuate 1 e dei dubbi manifestati dagli operatori nei quesiti pervenuti, facendo il punto anche sulla giurisprudenza in argomento, ormai copiosa.

L'obiettivo è individuare modalità applicative compatibili con la normativa comunitaria e con il sistema nazionale di partecipazione e di esecuzione degli appalti pubblici.

Alla fine di alcuni paragrafi sono riassunte le questioni applicative più importanti, sulle quali si chiede, in particolare, di formulare osservazioni o integrazioni.

All'esito della presente consultazione, l'Autorità, sulla base delle osservazioni pervenute, valuterà l'opportunità di adottare linee guida applicative sull'avvalimento e/o un atto di segnalazione al Governo e Parlamento se si ravvisasse la necessità di modifiche normative.

 

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L'Avvalimento: Consultazione AVCP

CNAPPC -  Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

L'avvalimento nelle procedure di gara

Consultazione on line del 16 gennaio 2012

Il Presidente del Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi,arch. Salvatore La Mendola

Il Consigliere Segretario, arch. Franco Frison

Il Presidente, arch. Leopoldo Freyrie

 

3.1. Requisiti "soggettivi": aspetti problematici

Domanda

Si chiede di presentare osservazioni e valutazioni, in particolare, sui seguenti aspetti:

  • possibilità, in linea generale, di escludere dall'avvalimento ulteriori requisiti di natura soggettiva diversi da quelli previsti dall'art. 38 e in che limite;
  • indicare a titolo esemplificativo quali requisiti possano ritenersi esclusi (certificazione di qualità, iscrizione in albi professionali, ecc.);
  • per i requisiti da ritenersi oggetto di avvalimento specificare quali possono essere i mezzi di prova per la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento.

Risposta

In base ai criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, causa C-176/98 del 2 dicembre 1999, citata dalla stessa AVCP (pag. 2 nota 2 - documento di consultazione), un operatore economico "per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione ad una gara d'appalto ai fini dell'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi" ha la possibilità "di far riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari all'esecuzione dell'appalto".

Coerentemente con la sopraindicata giurisprudenza, non appare possibile escludere dall'avvalimento ulteriori requisiti di natura soggettiva diversi da quelli previsti dall'art. 38; una esclusione di alcuni requisiti potrebbe comportare una procedura di infrazione dello Stato membro dinanzi alla Commissione per una interpretazione restrittiva dalla direttiva 2004/18/CE.

L'impresa concorrente dovrà dimostrare, in concreto, per ogni requisito, la sua effettiva disponibilità che, stante le sue caratteristiche, è collegato all'intera organizzazione dell'impresa e alle sue procedure interne.

Ultimo aggiornamento (Giovedì 16 Febbraio 2012 10:33)

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Regolamento - Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità AVCP

Regolamento - Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 243 del 18-10-2011)

 Il Consiglio

 VISTO l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in seguito denominata Autorità, per migliorare la qualità dei propri atti, utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare anticipatamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente;

 VISTO il Regolamento di organizzazione sul funzionamento dell'Autorità approvato in data 6 aprile 2011;

 VISTO il Regolamento per la pubblicazione sul sito web degli atti dell'Autorità approvato in data

16 febbraio 2010;

 RITENUTO di dover provvedere, nell'ambito del proprio ordinamento, all'adozione di un regolamento disciplinante le modalità di svolgimento delle consultazioni volte alla definizione di atti di regolazione dell'Autorità

 EMANA

 il seguente Regolamento

 ART. 1

 Ambito di applicazione

 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle consultazioni volte all'adozione di atti regolatori di competenza dell'Autorità, quali determinazioni, atti di segnalazione, bandi tipo e linee guida, e delle audizioni periodiche degli operatori del mercato.

 ART. 2

Avvio del procedimento

 1. L'Autorità, al fine di migliorare la qualità dei propri atti regolatori e valutarne preventivamente l'impatto sul mercato, utilizza, ove ritenuto opportuno, metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire i propri suggerimenti e le proprie proposte, considerazioni e osservazioni, mediante audizioni, consultazioni on-line, tavoli tecnici.

 2. La deliberazione di avvio della procedura di consultazione è adottata dal Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente.

 3. Le audizioni e le consultazioni on-line si svolgono sulla base di un documento approvato dal

Consiglio, contenente:

 a) gli elementi essenziali del progetto di atto di regolazione;

 b) le questioni sulle quali l'Autorità sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte;

 c) le modalità e il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, di norma non inferiore a

30 giorni, salvo i casi di urgenza;

 d) eventualmente un progetto di atto di regolazione.

 4. La diffusione del documento per la consultazione avviene di regola mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità (www.avcp.it).

 ART. 3

 Audizioni in Consiglio

 1. Alle audizioni innanzi al Consiglio sono invitati a partecipare i soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi, pubblici e/o privati, che l'Autorità ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti oggetto della consultazione.

 2. Le audizioni sono di norma pubbliche. La stessa Autorità provvede, anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro che desiderano assistervi.

 3. Il Consiglio, in sede di approvazione del documento di consultazione, provvede alla fissazione della data per lo svolgimento dell'audizione e individua sulla base, fra l'altro, delle indicazioni e proposte dell'Ufficio competente, i soggetti da convocare. All'audizione possono richiedere di

essere invitati anche altri soggetti, la cui richiesta può essere accolta dall'Autorità, ove ne sussistano le condizioni.

4. I soggetti che partecipano all'audizione possono altresì presentare contributi ed osservazioni, in conformità con quanto previsto dall'art. 1, sia in sede di partecipazione all'audizione sia entro il termine che sarà fissato nella lettera di convocazione. La presentazione di osservazioni e proposte avviene, di regola, con modalità telematiche.

 5. Qualora non vi sia una espressa richiesta di riservatezza da parte dei soggetti interessati ovvero salvo diverso avviso del Consiglio, i documenti ed i contributi pervenuti verranno resi disponibili tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito dell'Autorità.

 6. L'attività di verbalizzazione e le altre operazioni occorrenti allo svolgimento dell'audizione sono curate dalla Segreteria del Consiglio.

 ART. 4

 Consultazioni on-line

 1. Su espressa indicazione del Consiglio può essere altresì avviata una consultazione finalizzata all'acquisizione, da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo interessati, di osservazioni formulate attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e disponibile on-line.

 2. Scaduto il termine per la consultazione, le osservazioni e le proposte pervenute sono pubblicate sul sito internet a cura dell'Ufficio competente. I partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle suddette osservazioni e proposte e separare in apposite appendici le parti riservate, che non saranno pubblicate.

 ART. 5

 Tavoli Tecnici

 1. Qualora si presenti l'esigenza di supporti tecnici particolarmente specialistici, il Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente, può deliberare la costituzione e la composizione, senza carattere stabile, di tavoli tecnici di consultazioni espressione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali a titolo esemplificativo le categorie professionali, le associazioni degli operatori economici e delle società di attestazione, ovvero delle pubbliche amministrazioni.

 2. I tavoli tecnici di consultazione, privi di carattere stabile, sono finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e pareri dei soggetti interessati su una determinata questione. Il Consiglio ne determina la durata nell'atto di costituzione.

 3. Il tavolo tecnico è convocato su impulso del Consigliere relatore o, su sua delega, dal responsabile dell'ufficio competente.

 4. I tavoli tecnici permanenti esistenti sono aboliti.

ART. 6

 Audizioni periodiche

 1. L'Autorità convoca, con cadenza di norma annuale, i rappresentanti delle associazioni delle imprese e delle stazioni appaltanti, in audizione congiunta o in audizioni separate, ai fini della discussione e dell'informazione su questioni e proposte particolarmente rilevanti concernenti la disciplina ed il mercato dei contratti pubblici. Alle audizioni possono partecipare i soggetti portatori sia di interessi pubblici e privati, sia di interessi collettivi e diffusi, che l'Autorità ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno.

 2. L'avviso di convocazione, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora dell'audizione, le modalità per il suo svolgimento e per la partecipazione, è pubblicata, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'audizione, sul sito internet dell'Autorità.

 3. I soggetti di cui all'art. 1 che intendono partecipare alle audizioni manifestano la loro intenzione comunicando all'Autorità, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'audizione, il nominativo o i nominativi di coloro che intendono partecipare, l'interesse rappresentato o tutelato.

 4. L'Autorità, sulla base degli interessi rappresentati o tutelati e la loro attinenza con gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'audizione, comunica ai soggetti che manifestano l'intenzione di partecipare alle audizioni, entro i termini stabiliti nell'avviso di convocazione, l'ammissione ovvero i motivi dell'eventuale esclusione.

 5. I soggetti ammessi a partecipare alle audizioni periodiche sono iscritti in un apposito elenco pubblicato sul sito internet dell'Autorità.

 6. L'audizione è pubblica. L'Autorità si riserva la facoltà di procedere a registrazione, in video e audio, delle audizioni.

 ART. 7

 Disposizioni finali

 1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana.

 Relatore: Piero Calandra

 Presidente f.f.: Sergio Santoro

 Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 ottobre 2011

 Il Segretario: Maria Esposito

Ultimo aggiornamento (Venerdì 28 Ottobre 2011 18:50)

 

Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011

 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE n.2 del 6 aprile 2011

Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.106 del 9 maggio 2011)

 Premessa

L'analisi degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, svolta dall'Autorità negli anni 2008-2009, ha evidenziato un deciso aumento dell'utilizzo delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara.

A titolo esemplificativo, si possono citare i dati relativi agli affidamenti dei contratti pubblici di lavori nei settori ordinari, da cui emerge che, nell'anno 2009, si è registrato il ricorso alla procedura negoziata senza bando nel 33,4% degli affidamenti, mentre, nell'anno 2008, il ricorso alle procedure negoziate con e senza bando ammontava al 16,8% degli affidamenti.

Il confronto percentuale tra il 2008 e il 2009, per tipologia di stazione appaltante, in relazione all'utilizzo delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, evidenzia l'incremento  del ricorso a tale procedura soprattutto nel segmento compreso tra 150.000 e 500.000 euro; in questo caso l'aumento registrato è stato del 327%.

Il trend descritto è confermato anche dall'analisi dei dati relativi all'anno 2010.

Il fenomeno appare accentuato con riferimento ai lavori pubblici: ciò è dovuto alle modifiche apportate al sistema dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 che, novellando l'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice), ha innalzato la soglia fissata per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando portandola da 100.000 euro a 500.000 euro.

A seguito del predetto ampliamento della possibilità di avvalersi della procedura negoziata, sono emerse alcune problematiche peculiari, in particolare:

  • la sussistenza o meno dell'obbligo di motivazione nell'attivazione della procedura negoziata senza bando;
  • le regole applicabili a siffatta procedura;
  • i criteri di selezione delle imprese.

Data la frequenza del ricorso alla procedura negoziata, considerato che sono pervenute numerose richieste di chiarimenti sulle operazioni da effettuare, l'Autorità ha esperito una procedura di consultazione pubblica degli operatori del settore e delle amministrazioni interessate al fine di valutare la necessità di chiarimenti su tali affidamenti. Il documento di consultazione e le osservazioni presentate sono consultabili.

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Decreto-Legge 13 maggio 2011 n. 70

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n.70
Semestre  Europeo  -  Prime  disposizioni  urgenti  per   l'economia.
(11G0113) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitivita' del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici, dell'attivita' edilizia e di quella fiscale, nonche' ad introdurre misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere sinergie tra le istituzioni di ricerca e le imprese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita' e crescita; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Credito di imposta per la ricerca scientifica 1. E' istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Universita' ovvero enti pubblici di ricerca. Universita' ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti cosi' finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 e' integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese. 3. Operativamente: a) per Universita' ed enti pubblici di ricerca si intendono: 1) le Universita', statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti; 2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonche' l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana; 3) gli organismi di ricerca cosi' come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2; b) il credito di imposta: 1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012; 2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso e' commissionato ai soggetti di cui alla lettera a); 3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 5) e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo; 6) non e' soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che e' conseguentemente soppresso. 5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

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